Art. 10

Autorità competenti degli Stati membri

In vigore dal 17 mag 2017
Autorità competenti degli Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti entro il 9 dicembre 2017. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni o dei recapiti delle autorità competenti. 2.   La Commissione rende disponibile al pubblico, anche su internet, un elenco delle autorità competenti stilato utilizzando il modello figurante nell'allegato III. La Commissione tiene aggiornato tale elenco. 3.   Le autorità competenti degli Stati membri hanno la responsabilità di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione.
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