Art. 11

Controlli ex post degli importatori dell'Unione

In vigore dal 17 mag 2017
Controlli ex post degli importatori dell'Unione 1.   Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione di adeguati controlli ex post allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi conformemente agli articoli da 4 a 7. 2.   I controlli ex post di cui al paragrafo 1 sono eseguiti adottando un approccio basato sul rischio come pure nei casi in cui un'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un importatore dell'Unione. 3.   I controlli ex post di cui al paragrafo 1 comprendono, tra l'altro: a) l'esame dell'esercizio da parte dell'importatore dell'Unione del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a norma del presente regolamento, in particolare degli obblighi in materia di sistema di gestione, di gestione del rischio, di esecuzione di audit ad opera di soggetti terzi indipendenti e di comunicazione delle informazioni; b) l'esame della documentazione e dei dati atti a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera a); c) l'esame del rispetto degli obblighi in materia di esecuzione di audit conformemente alla portata, all'obiettivo e ai principi di cui all'; I controlli ex post di cui al paragrafo 1 dovrebbero includere ispezioni in loco, anche nei locali dell'importatore dell'Unione. 4.   Gli importatori dell'Unione garantiscono l'assistenza necessaria per agevolare l'esecuzione dei controlli ex post di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione della documentazione. 5.   Al fine di garantire la chiarezza dei compiti e la coerenza delle azioni tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione elabora orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale che specifica le fasi che le autorità competenti degli Stati membri devono seguire nello svolgimento dei controlli ex post di cui al paragrafo 1. Tali orientamenti includono, se opportuno, modelli di documenti per facilitare l'attuazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:821:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo