Art. 3

Conformità degli importatori dell'Unione con gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

In vigore dal 17 mag 2017
Conformità degli importatori dell'Unione con gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento 1.   Gli importatori dell'Unione di minerali o metalli devono rispettare gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento stabiliti dal presente regolamento e devono conservare documentazione che comprovi la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati degli audit svolti da soggetti terzi indipendenti. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro sono incaricate di svolgere appropriati controlli ex post ai sensi dell'. 3.   Ai sensi dell', paragrafo 1, i soggetti interessati possono chiedere il riconoscimento di regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento da parte della Commissione, al fine di facilitare il rispetto da parte degli importatori dell'Unione dei requisiti pertinenti di cui agli articoli da 4 a 7.
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