Art. 18

Metodologia di calcolo delle soglie

In vigore dal 17 mag 2017
Metodologia di calcolo delle soglie Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, sulla base delle informazioni doganali fornite su richiesta della Commissione dagli Stati membri in merito ai volumi di importazione annui per importatore dell'Unione e per codice della nomenclatura combinata di cui all'allegato I nei rispettivi territori, la Commissione seleziona il volume di importazione annuo maggiore per importatore dell'Unione e per codice della nomenclatura combinata corrispondente almeno al 95 % del volume annuo complessivo di importazioni nell'Unione per tale codice della nomenclatura combinata quale nuova soglia da inserire nell'allegato I. La Commissione, in tale contesto, si basa sulle informazioni relative alle importazioni per ciascun importatore dell'Unione fornite dagli Stati membri per quanto riguarda i due anni precedenti.
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