Art. 17
Relazioni e riesame
In vigore dal 17 mag 2017
Relazioni e riesame
1. Entro il 30 giugno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulle notifiche di misure correttive emesse dalle loro autorità competenti a norma dell', paragrafo 3, e sulle relazioni relative agli audit svolti da soggetti terzi messe a disposizione a norma dell', paragrafo 1.
2. Entro il 1o gennaio 2023 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento. Tale riesame tiene conto dell'impatto concreto del presente regolamento, anche per quanto riguarda la promozione e i costi dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo ambito di applicazione e provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, nonché dell'impatto del presente regolamento sugli operatori economici dell'Unione, incluse le PMI, come pure delle misure di accompagnamento delineate nella comunicazione congiunta del 5 marzo 2014. La Commissione discute in merito alla relazione di riesame con il Parlamento europeo e con il Consiglio. Il riesame comprende una valutazione indipendente del numero totale di operatori economici a valle nell'Unione aventi stagno, tantalio, tungsteno od oro nella loro catena di approvvigionamento che hanno adottato regimi sul dovere di diligenza. Il riesame valuta l'adeguatezza e l'attuazione di questi regimi sul dovere di diligenza nonché l'impatto del sistema dell'Unione in loco, come pure la necessità di disposizioni vincolanti supplementari al fine di assicurare un effetto leva sufficiente del mercato complessivo dell'Unione sulla catena di approvvigionamento di minerali responsabile a livello globale.
3. Sulla base delle conclusioni del riesame a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta se le autorità competenti degli Stati membri debbano avere la competenza per imporre sanzioni agli importatori dell'Unione in caso di reiterata inadempienza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Essa può, ove opportuno, presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio a tale proposito.
Storico versioni
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