Art. 16

Norme applicabili in caso di infrazione

In vigore dal 17 mag 2017
Norme applicabili in caso di infrazione 1.   Gli Stati membri prevedono norme relative a sanzioni da applicare in caso di infrazione del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni. 3.   In caso di infrazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri notificano all'importatore dell'Unione le misure correttive che egli deve adottare.
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