Art. 4
Disposizioni comuni relative alle misure di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione delle organizzazioni di produttori
In vigore dal 20 apr 2017
Disposizioni comuni relative alle misure di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione delle organizzazioni di produttori
1. Il sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate a norma del presente regolamento dalle organizzazioni di produttori è concesso a tali organizzazioni anche se i loro programmi operativi e le strategie nazionali degli Stati membri non prevedono tali operazioni.
Il sostegno di cui al primo comma non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
All'aiuto finanziario a norma del presente regolamento non si applicano l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
2. Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione ai sensi del presente regolamento.
3. Le spese sostenute conformemente agli rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.
4. Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli aderenti a tale organizzazione sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini degli .
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