Art. 2

Attribuzione di quantitativi massimi agli Stati membri

In vigore dal 20 apr 2017
Attribuzione di quantitativi massimi agli Stati membri 1.   L'aiuto finanziario per le misure di sostegno di cui all', paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui all'allegato I. L'aiuto finanziario è altresì disponibile per gli Stati membri per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all', paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo supplementare interessato non superi le 2 000 tonnellate per Stato membro. 2.   Per quanto riguarda i quantitativi per Stato membro di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare, per ogni prodotto di cui all', paragrafo 2: a) i quantitativi ritirati dal mercato destinati alla distribuzione gratuita; b) i quantitativi ritirati dal mercato con altre destinazioni; c) la superficie equivalente di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta. 3.   Se i quantitativi effettivamente ritirati in uno Stato membro tra il 1o luglio 2016 e il 30 giugno 2017 a norma del regolamento delegato (UE) n. 2016/921 per una categoria di prodotti quale definita nell'allegato I dello stesso regolamento sono inferiori al 5 % dei quantitativi totali assegnati allo Stato membro per tale categoria di prodotti, lo Stato membro può decidere di non avvalersi del quantitativo assegnatogli per detta categoria di prodotti a norma dell'allegato I. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica la sua decisione alla Commissione entro il 31 ottobre 2017. Dal momento della notifica, le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione svolte per la categoria di prodotti in questione in tale Stato membro non sono ammissibili all'aiuto finanziario. 4.   Gli Stati membri possono decidere di non avvalersi del quantitativo di 2 000 tonnellate, o di parte di esso, di cui al paragrafo 1, secondo comma. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica la sua decisione alla Commissione entro il 31 ottobre 2017. Dal momento della notifica, le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione svolte nello Stato membro entro i limiti del quantitativo di 2 000 tonnellate di cui al paragrafo 1, secondo comma, non sono ammissibili all'aiuto finanziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:1165:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo