Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 20 apr 2017
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'aiuto finanziario dell'Unione («aiuto finanziario») per misure di sostegno a carattere temporaneo da concedere alle organizzazioni di produttori del settore della frutta riconosciute ai sensi dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni.
Tali misure di sostegno a carattere temporaneo riguardano operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso in relazione ai seguenti prodotti del settore della frutta destinata al consumo fresco:
a)
mele di cui al codice NC 0808 10;
b)
pere di cui al codice NC 0808 30;
c)
prugne di cui al codice NC 0809 40 05;
d)
arance dolci di cui ai codici NC 0805 10 22, 0805 10 24 e 0805 10 28;
e)
clementine di cui al codice NC 0805 22 00;
f)
mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), wilkings e simili ibridi di agrumi di cui ai codici NC 0805 21 10, 0805 29 00 e 0805 21 90;
g)
limoni di cui al codice NC 0805 50 10;
h)
pesche e pesche noci di cui al codice NC 0809 30;
i)
ciliegie dolci di cui al codice NC 0809 29 00;
j)
cachi di cui al codice NC 0810 70 00.
3. Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1 riguarda le attività svolte nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all', paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato o, se anteriore, il 30 giugno 2018.
4. Se la situazione delle importazioni di taluni prodotti dell'Unione verso la Russia muta prima del 30 giugno 2018, la Commissione può modificare o abrogare di conseguenza il presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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