Art. 5
Aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori
In vigore dal 20 apr 2017
Aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori
1. Il limite massimo del 5 % di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica alle operazioni a norma del presente regolamento.
2. Gli importi massimi dell'aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori sono quelli fissati nell'allegato II.
3. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita è pari al 75 % dell'importo massimo del sostegno per altre destinazioni di cui all'allegato II del presente regolamento.
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