Art. 52
Sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di conformità
In vigore dal 5 apr 2017
Sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di conformità
Ai fini del presente regolamento le seguenti informazioni sono raccolte e trattate conformemente all' del regolamento (UE) 2017/745 nell'ambito del sistema elettronico predisposto ai sensi di tale articolo:
a)
l'elenco delle controllate di cui all', paragrafo 2;
b)
l'elenco degli esperti di cui all', paragrafo 2;
c)
le informazioni concernenti la notifica di cui all', paragrafo 10, e le notifiche modificate di cui all', paragrafo 2;
d)
l'elenco degli organismi notificati di cui all', paragrafo 2;
e)
la sintesi del rapporto di cui all', paragrafo 12;
f)
le notifiche e i certificati di conformità di cui all', paragrafo 1;
g)
il ritiro o il rifiuto delle domande di certificazione di cui all', paragrafo 2, e all'allegato VII, punto 4.3;
h)
le informazioni sui certificati di cui all', paragrafo 5;
i)
la sintesi relativa alla sicurezza e alle prestazioni di cui all'.
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