Art. 52 · Sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di conformità

Art. 52

Sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di conformità

In vigore dal 5 apr 2017
Sistema elettronico per gli organismi notificati e i certificati di conformità Ai fini del presente regolamento le seguenti informazioni sono raccolte e trattate conformemente all' del regolamento (UE) 2017/745 nell'ambito del sistema elettronico predisposto ai sensi di tale articolo: a) l'elenco delle controllate di cui all', paragrafo 2; b) l'elenco degli esperti di cui all', paragrafo 2; c) le informazioni concernenti la notifica di cui all', paragrafo 10, e le notifiche modificate di cui all', paragrafo 2; d) l'elenco degli organismi notificati di cui all', paragrafo 2; e) la sintesi del rapporto di cui all', paragrafo 12; f) le notifiche e i certificati di conformità di cui all', paragrafo 1; g) il ritiro o il rifiuto delle domande di certificazione di cui all', paragrafo 2, e all'allegato VII, punto 4.3; h) le informazioni sui certificati di cui all', paragrafo 5; i) la sintesi relativa alla sicurezza e alle prestazioni di cui all'.
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