Art. 33

Controllate e affidamento a subcontraenti

In vigore dal 5 apr 2017
Controllate e affidamento a subcontraenti 1.   Un organismo notificato, qualora affidi a terzi compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a una controllata per l'espletamento di tali compiti, verifica il rispetto delle prescrizioni applicabili di cui all'allegato VII da parte del subcontraente o della controllata e informa l'autorità responsabile degli organismi notificati. 2.   Gli organismi notificati assumono la piena responsabilità per i compiti eseguiti per loro conto da subcontraenti o controllate. 3.   Gli organismi notificati rendono disponibile al pubblico un elenco delle loro controllate. 4.   Le attività di valutazione della conformità possono essere affidate a terzi o svolte da una controllata a condizione che ne sia stata informata la persona fisica o giuridica che ha chiesto la valutazione della conformità. 5.   Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità responsabile degli organismi notificati tutti i documenti pertinenti riguardanti la verifica delle qualifiche del subcontraente o della controllata e dei lavori che hanno svolto a norma del presente regolamento.
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Controllate e affidamento a subcontraenti (Art. 33 Regolamento (UE) 2017/746) — Testo vigente | Portale Normativo