Art. 69

Risarcimento danni

In vigore dal 5 apr 2017
Risarcimento danni 1.   Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di sistemi di risarcimento dei danni subiti da un soggetto a causa della partecipazione a un'indagine clinica condotta nel loro territorio sotto forma di assicurazione, garanzia o di meccanismi analoghi che siano equivalenti, quanto a finalità, e commisurati alla natura e portata del rischio. 2.   Lo sponsor e lo sperimentatore utilizzano i sistemi di cui al paragrafo 1 nella forma adeguata per lo Stato membro in cui è condotta l'indagine clinica.
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Risarcimento danni (Art. 69 Regolamento (UE) 2017/745) — Testo vigente | Portale Normativo