Art. 67

Misure nazionali supplementari

In vigore dal 5 apr 2017
Misure nazionali supplementari Gli Stati membri possono prevedere misure supplementari in relazione alle persone che prestano servizio militare obbligatorio, le persone private della libertà, quelle che, in seguito a una decisione giudiziaria, non possono partecipare a indagini cliniche o alle persone in istituti di degenza.
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Misure nazionali supplementari (Art. 67 Regolamento (UE) 2017/745) — Testo vigente | Portale Normativo