Art. 119

Modifica del regolamento (CE) n. 1223/2009

In vigore dal 5 apr 2017
Modifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 All' del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può adottare le misure necessarie a stabilire se un determinato prodotto o gruppo di prodotti rientri o meno nella definizione di “prodotto cosmetico”. Tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all', paragrafo 2.»
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Modifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 (Art. 119 Regolamento (UE) 2017/745) — Testo vigente | Portale Normativo