Art. 119
Modifica del regolamento (CE) n. 1223/2009
In vigore dal 5 apr 2017
Modifica del regolamento (CE) n. 1223/2009
All' del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può adottare le misure necessarie a stabilire se un determinato prodotto o gruppo di prodotti rientri o meno nella definizione di “prodotto cosmetico”. Tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all', paragrafo 2.»
Storico versioni
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