Art. 102

Cooperazione

In vigore dal 5 apr 2017
Cooperazione 1.   Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra loro e con la Commissione. Quest'ultima provvede a organizzare lo scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione uniforme del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, partecipano, se del caso, alle iniziative sviluppate a livello internazionale al fine di garantire la cooperazione fra le autorità di regolamentazione nel settore dei dispositivi medici.
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Cooperazione (Art. 102 Regolamento (UE) 2017/745) — Testo vigente | Portale Normativo