Art. 100
Sistema elettronico per la sorveglianza del mercato
In vigore dal 5 apr 2017
Sistema elettronico per la sorveglianza del mercato
1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, predispone e gestisce un sistema elettronico per la raccolta e il trattamento delle seguenti informazioni:
a)
sintesi dei risultati delle attività di sorveglianza di cui all', paragrafo 4;
b)
il rapporto finale di ispezione di cui all', paragrafo 7;
c)
informazioni relative ai dispositivi che presentano un rischio inaccettabile per la salute e la sicurezza di cui all', paragrafi 2, 4 e 6;
d)
informazioni relative alla non conformità dei prodotti di cui all', paragrafo 2;
e)
informazioni relative alle misure preventive di protezione della salute di cui all', paragrafo 2;
f)
sintesi dei risultati degli esami e delle valutazioni delle attività di sorveglianza del mercato degli Stati membri di cui all', paragrafo 8.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono immediatamente trasmesse mediante il sistema elettronico a tutte le autorità competenti interessate e, se del caso, all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di cui all' per il dispositivo in questione e sono accessibili agli Stati membri e alla Commissione.
3. Le informazioni scambiate tra gli Stati membri non sono rese pubbliche ove ciò potrebbe ostacolare le attività di sorveglianza del mercato e la cooperazione tra Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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