Art. 11
Riconoscimento delle conclusioni tratte dall'ispezione
In vigore dal 24 mar 2017
Riconoscimento delle conclusioni tratte dall'ispezione
Gli ispettori effettuano le ispezioni per conto dell'Unione. I risultati di tali ispezioni sono riconosciuti da tutti gli Stati membri.
In caso di divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la verifica del rispetto della normativa applicabile, gli Stati membri, o l'Agenzia europea per i medicinali nell'ambito delle competenze attribuitele dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ne informano la Commissione. La Commissione, previa consultazione di tali Stati membri e dell'Agenzia europea per i medicinali, può chiedere una nuova ispezione.
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