Art. 5

Risposta dell'autorità interpellata

In vigore dal 16 mar 2017
Risposta dell'autorità interpellata 1.   La risposta all'avviso di consultazione è trasmessa per iscritto, utilizzando il modello di cui all'allegato II, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. È indirizzata al punto di contatto designato dall'autorità richiedente di cui all', salvo se diversamente specificato dall'autorità richiedente. 2.   L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente il prima possibile, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di consultazione: a) tutte le pertinenti informazioni richieste nell'avviso di consultazione, inclusi eventuali pareri o riserve in merito all'acquisizione da parte del candidato acquirente; b) tutte le informazioni essenziali, di propria iniziativa. 3.   Se non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente delle ragioni che giustificano tale ritardo e indica la data prevista per la risposta. L'autorità interpellata informa regolarmente in merito ai progressi compiuti, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità richiedente. 4.   Qualora, in giustificati casi di necessità, non sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata provvede a: a) fornire le informazioni che sono già disponibili entro il termine di cui al paragrafo 2, utilizzando il modello di cui all'allegato II; b) fornire eventuali informazioni mancanti non appena disponibili in una maniera, anche verbale, che garantisca la rapida adozione dei provvedimenti necessari. 5.   Se fornite verbalmente a norma del paragrafo 4, lettera b), le informazioni richieste sono successivamente confermate per iscritto a norma del paragrafo 1, a meno che le autorità competenti coinvolte convengano diversamente.
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