Art. 2

Designazione di punti di contatto

In vigore dal 16 mar 2017
Designazione di punti di contatto Ai fini del processo di consultazione di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti interessate designano, tramite un unico indirizzo di uno specifico servizio o di posta elettronica, punti di contatto per la trasmissione degli avvisi di consultazione e di altre comunicazioni in conformità del presente regolamento e pubblicano tali punti di contatto sui loro siti web.
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