Art. 1
Oggetto
In vigore dal 16 mar 2017
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE tra i seguenti soggetti:
a)
l'autorità competente di un ente creditizio esistente oggetto di un progetto di acquisizione o aumento di una partecipazione qualificata o l'autorità competente responsabile di rilasciare l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio («l'autorità richiedente»);
b)
l'autorità competente interessata del candidato acquirente, azionista o socio, se tale candidato rientra in una delle categorie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE («l'autorità interpellata»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2017:461:oj#art-1