Art. 6
Procedura di consultazione
In vigore dal 16 mar 2017
Procedura di consultazione
1. Per le comunicazioni relative all'avviso di consultazione e alla relativa risposta l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano il mezzo più rapido tra quelli previsti all', paragrafo 3, e all', paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente.
2. Le informazioni fornite dall'autorità interpellata sono, per quanto a sua conoscenza, complete, esatte e aggiornate.
3. Dopo aver ricevuto l'avviso di consultazione, l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, in maniera tempestiva, se necessita di eventuali chiarimenti in merito alle informazioni richieste.
L'autorità richiedente risponde a sua volta prontamente alle richieste di chiarimento dell'autorità interpellata.
4. Se le informazioni richieste sono detenute da un'altra autorità dello stesso Stato membro che però non costituisce l'autorità competente ai fini dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità interpellata si adopera sollecitamente per raccogliere le informazioni e trasmetterle all'autorità richiedente conformemente all'.
Se le informazioni richieste sono detenute da un'altra autorità di un diverso Stato membro o da un'altra autorità dello stesso Stato membro che costituisce l'autorità competente ai fini dell'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità interpellata ne informa immediatamente l'autorità richiedente.
5. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nel rispondere ad una richiesta.
6. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente si informano reciprocamente dell'esito della valutazione nel quadro della quale è avvenuto il processo di consultazione e, se del caso, dell'utilità delle informazioni o di ogni altra assistenza ricevuta e degli eventuali problemi riscontrati nel prestare l'assistenza o nel fornire le informazioni.
7. Se nel periodo di valutazione emergono informazioni nuove o sorge la necessità di informazioni aggiuntive, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata assicurano lo scambio di tutte le informazioni essenziali e pertinenti. A tal fine sono utilizzati, ove opportuno, i modelli di cui agli allegati I e II.
8. Durante il processo di consultazione le autorità competenti utilizzano una lingua ufficiale di uno Stato membro dell'Unione che è di uso comune per la cooperazione internazionale in materia di vigilanza e indicano la lingua o le lingue scelte sui loro siti web. Le autorità competenti degli Stati membri che hanno una lingua ufficiale comune o decidono di comune accordo di utilizzare un'altra lingua ufficiale di uno Stato membro dell'Unione possono utilizzare tale lingua.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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