Art. 36

Controllo dell'attuazione

In vigore dal 16 mar 2017
Controllo dell'attuazione 1.   Al fine di assistere l'Agenzia nei suoi compiti di controllo previsti dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ENTSO-G controlla e analizza, conformemente all', paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 715/2009, il modo in cui i gestori dei sistemi di trasporto hanno attuato il presente regolamento. In particolare, l'ENTSO-G si accerta della completezza e della correttezza di tutte le pertinenti informazioni che i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a trasmettere. L'ENTSO-G trasmette dette informazioni all'Agenzia nel rispetto delle seguenti scadenze: a) il 31 marzo 2018 per gli obblighi di cui al capo VIII; b) il 31 marzo 2020 per tutte le altre disposizioni del presente regolamento. 2.   I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono all'ENTSO-G, secondo le scadenze indicate di seguito, tutte le informazioni richieste dall'ENTSO-G per ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1: a) il 31 dicembre 2017 per gli obblighi di cui al capo VIII; b) il 31 dicembre 2019 per tutte le altre disposizioni del presente regolamento. 3.   Il ciclo di controllo dell'attuazione stabilito ai paragrafi 1 e 2 è ripetuto negli anni successivi subordinatamente alle corrispondenti richieste della Commissione. 4.   L'ENTSO-G e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. 5.   Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia pubblica una relazione sull'applicazione delle metodologie dei prezzi di riferimento negli Stati membri.
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Controllo dell'attuazione (Art. 36 Regolamento (UE) 2017/460) — Testo vigente | Portale Normativo