Art. 35

Contratti esistenti

In vigore dal 16 mar 2017
Contratti esistenti 1.   Il presente regolamento non pregiudica i livelli delle tariffe di trasporto derivanti da contratti o prenotazioni di capacità conclusi prima del 6 aprile 2017 se tali contratti o prenotazioni di capacità non prevedono variazioni nei livelli delle tariffe di trasporto applicate alla capacità e/o ai volumi trasportati, a parte l'eventuale indicizzazione. 2.   Le disposizioni contrattuali relative alle tariffe di trasporto e alle prenotazioni di capacità di cui al paragrafo 1 non sono rinnovate, prorogate o riproposte dopo la loro data di scadenza. 3.   Entro il 6 maggio 2017 i gestori dei sistemi di trasporto inviano i contratti o le eventuali informazioni sulle prenotazioni di capacità di cui al paragrafo 1 all'autorità nazionale di regolamentazione.
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Contratti esistenti (Art. 35 Regolamento (UE) 2017/460) — Testo vigente | Portale Normativo