Art. 59

Designazione dei posti di controllo frontalieri

In vigore dal 15 mar 2017
Designazione dei posti di controllo frontalieri 1.   Gli Stati membri designano i posti di controllo frontalieri preposti ad eseguire i controlli ufficiali su una o più categorie di animali e merci di cui all’, paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione prima della designazione di un posto di controllo frontaliero. Tale notifica contiene tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di verificare che il posto di controllo frontaliero proposto possieda i requisiti minimi di cui all’. 3.   Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica allo Stato membro: a) se la designazione del posto di controllo frontaliero proposto è subordinata all’esito favorevole di un controllo eseguito da esperti della Commissione conformemente all’, al fine di verificare la conformità ai requisiti minimi di cui all’; e b) la data di tale controllo, che non deve essere successiva a sei mesi dalla notifica. 4.   Nei casi in cui la Commissione ha informato uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 3, che un controllo non è necessario, lo Stato membro può procedere alla designazione. 5.   Lo Stato membro non procede alla designazione del posto di controllo frontaliero fino a quando non riceve comunicazione dalla Commissione dell’esito positivo del controllo. La Commissione comunica l’esito del controllo di cui al paragrafo 3, lettera a), al più tardi entro tre mesi dalla data dello stesso.
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Designazione dei posti di controllo frontalieri (Art. 59 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo