Art. 8

Valore o volume della produzione commercializzabile

In vigore dal 13 mar 2017
Valore o volume della produzione commercializzabile 1.   Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il valore o il volume della produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli del presente regolamento. 2.   Nei casi in cui i dati storici sulla produzione commercializzata di un socio ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 non sono sufficienti, il valore della produzione commercializzabile è uguale al valore effettivo della produzione commercializzata in un periodo di 12 mesi consecutivi. Tali 12 mesi rientrano nei tre anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di riconoscimento.
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Valore o volume della produzione commercializzabile (Art. 8 Regolamento (UE) 2017/891) — Testo vigente | Portale Normativo