Art. 10
Mezzi tecnici
In vigore dal 13 mar 2017
Mezzi tecnici
Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell', lettera b), del presente regolamento, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi al riguardo se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o tramite un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:891:oj#art-10