Art. 7
Strutture e attività delle organizzazioni di produttori
In vigore dal 13 mar 2017
Strutture e attività delle organizzazioni di produttori
Gli Stati membri verificano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati agli articoli 152, 154 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:
a)
la conoscenza della produzione dei loro soci,
b)
i mezzi tecnici per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,
c)
la commercializzazione della produzione dei loro soci;
d)
la gestione commerciale e finanziaria e
e)
una contabilità centralizzata basata sui costi e un sistema di fatturazione conforme al diritto nazionale.
Storico versioni
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