Art. 71

Revoca dell'estensione delle regole

In vigore dal 13 mar 2017
Revoca dell'estensione delle regole La Commissione adotta la decisione di cui all'articolo 175, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che impone a uno Stato membro di revocare l'estensione delle regole da esso decisa a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, di tale regolamento, qualora constati che: a) la decisione dello Stato membro esclude la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi, oppure che sono messi in pericolo gli obiettivi dell' del trattato; b) l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori; c) le disposizioni del presente capo non sono state rispettate. La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica dalla data di comunicazione di tale constatazione allo Stato membro interessato.
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