Art. 69
Diritto nazionale
In vigore dal 13 mar 2017
Diritto nazionale
1. Ai fini dell'articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono decidere che la circoscrizione economica presa in considerazione per l'estensione delle regole di un'organizzazione interprofessionale sia una regione o l'intero territorio nazionale, qualora le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.
2. Per la determinazione della rappresentatività delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le condizioni per l'esclusione:
a)
dei produttori la cui produzione è essenzialmente destinata alla vendita diretta al consumatore nell'azienda o nella zona di produzione;
b)
delle vendite dirette di cui alla lettera a);
c)
dei prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di un contratto firmato prima dell'inizio del raccolto, salvo qualora le regole estese riguardino espressamente tali prodotti;
d)
dei produttori o della produzione di prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 834/2007.
Storico versioni
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