Art. 65
Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta
In vigore dal 13 mar 2017
Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta
1. Se l'organizzazione di produttori non ha rispettato i propri obblighi con riguardo alla raccolta verde, essa è tenuta a versare una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L'inadempimento degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:
a)
la superficie comunicata per la raccolta verde non è ammissibile a tale misura,
b)
la superficie non è stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non è stata denaturata;
c)
si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile.
2. Se l'organizzazione di produttori non ha rispettato i propri obblighi con riguardo alla mancata raccolta, essa è tenuta a versare una sanzione pari all'importo dell'indennità percepita per le superfici sulle quali gli obblighi non sono stati rispettati. L'inadempimento degli obblighi comprende fra l'altro i casi in cui:
a)
la superficie comunicata per la mancata raccolta non è ammissibile a tale misura;
b)
la raccolta è stata comunque effettuata, in tutto o in parte;
c)
si sono verificati un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative di cui l'organizzazione di produttori è responsabile.
Qualora si applichi l', paragrafo 3, secondo comma, non si applica la lettera b) del primo comma del presente paragrafo.
3. Le sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano in aggiunta a un'eventuale sanzione imposta a norma dell'.
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