Art. 15
Riesame
In vigore dal 8 mar 2017
Riesame
1. Gli ideatori di PRIIP riesaminano le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano, e comunque almeno ogni dodici mesi successivamente alla data della pubblicazione iniziale del documento.
2. Il riesame di cui al paragrafo 1 serve a verificare se le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave siano ancora accurate, corrette, chiare e non fuorvianti e, in particolare, quanto segue:
a)
se le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave siano conformi ai requisiti generali di forma e contenuto previsti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 o ai requisiti specifici di forma e contenuto previsti dal presente regolamento delegato;
b)
se le misure relative al rischio di mercato o al rischio di credito del PRIIP siano cambiate e se da tale cambiamento discenda, come effetto combinato, la necessità di trasferire il PRIIP in una classe dell'indicatore sintetico di rischio diversa da quella indicata nel documento contenente le informazioni chiave soggetto al riesame;
c)
se il rendimento medio dello scenario di performance moderato del PRIIP, espresso come rendimento percentuale annualizzato, sia cambiato di oltre cinque punti percentuali.
3. Ai fini del paragrafo 1, durante l'intero periodo di vita del PRIIP in cui esso rimane a disposizione degli investitori al dettaglio, gli ideatori di PRIIP stabiliscono e mantengono processi idonei a individuare senza indebiti ritardi qualsiasi circostanza tale da determinare un cambiamento che incide o potrebbe incidere sull'accuratezza, la correttezza o la chiarezza delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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