Art. 17
Condizioni relative al tempo utile
In vigore dal 8 mar 2017
Condizioni relative al tempo utile
1. La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende consegna il documento contenente le informazioni chiave con un congruo anticipo, tale da lasciare agli investitori al dettaglio il tempo necessario per studiare il documento prima di essere vincolati da un contratto o da un'offerta relativi al PRIIP, indipendentemente dal fatto che sia loro concesso un periodo di ripensamento.
2. Ai fini del paragrafo 1, la persona che fornisce consulenza sul PRIIP o lo vende valuta il periodo di tempo di cui ciascun investitore al dettaglio necessita per studiare il documento contenente le informazioni chiave tenendo conto di quanto segue:
a)
le conoscenze e le esperienze dell'investitore al dettaglio per quanto riguarda il PRIIP in questione o PRIIP di natura simile o con rischi simili a quelli derivanti dal PRIIP in questione;
b)
la complessità del PRIIP;
c)
se la consulenza o la vendita avvengono su iniziativa dell'investitore al dettaglio, l'urgenza esplicitamente espressa da quest'ultimo di concludere il contratto o accettare l'offerta proposti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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