Art. 14

Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante

In vigore dal 8 mar 2017
Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante 1.   Per quanto riguarda le informazioni specifiche di cui agli , gli ideatori di PRIIP includono per ciascuna opzione di investimento sottostante tutti i seguenti dati: a) una segnalazione relativa alla comprensibilità, se rilevante; b) gli obiettivi dell'investimento, i mezzi per conseguirli e il mercato cui il PRIIP è destinato, conformemente all', paragrafi 2 e 3; c) un indicatore sintetico di rischio, con la relativa spiegazione testuale, e scenari di performance, conformemente all'; d) una presentazione dei costi, conformemente all'. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli ideatori di PRIIP possono utilizzare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori redatto conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE per fornire informazioni specifiche ai fini degli articoli da 11 a 13 del presente regolamento delegato, qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante di cui al paragrafo 1 sia un OICVM o un fondo diverso da un OICVM di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014.
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