Art. 8

Certificati esistenti

In vigore dal 1 mar 2017
Certificati esistenti 1.   I certificati rilasciati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento. 2.   Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al paragrafo 1 con certificati conformi al formato stabilito nell'allegato II, appendice 1, entro il 1o gennaio 2021.
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Certificati esistenti (Art. 8 Regolamento (UE) 2017/373) — Testo vigente | Portale Normativo