Art. 7
Dichiarazione dei fornitori di servizi di informazione di volo
In vigore dal 1 mar 2017
Dichiarazione dei fornitori di servizi di informazione di volo
Qualora gli Stati membri consentano ai fornitori di servizi di informazioni volo di dichiarare di possedere la capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità associate ai servizi forniti a norma dell'articolo 8 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, tali fornitori soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, anche i requisiti di cui all'allegato III, punto ATM/ANS.OR.A.015, del presente regolamento.
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