Art. 6

Fornitori di servizi

In vigore dal 1 mar 2017
Fornitori di servizi Ai fornitori di servizi è rilasciato un certificato ed essi hanno il diritto di esercitare le attribuzioni concesse nell'ambito di tale certificato a condizione che rispettino e continuino a rispettare, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, anche i seguenti requisiti: a) per tutti i fornitori di servizi, i requisiti di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR), sottoparti A e B, e all'allegato XIII (parte PERS). b) per i fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alla lettera a), anche i requisiti di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR), sottoparte C; c) per i fornitori di servizi di navigazione aerea, i fornitori di servizi di gestione del flusso di traffico aereo e i gestori della rete, oltre ai requisiti di cui alla lettera a), anche i requisiti di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR), sottoparte D; d) per i fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e c), anche i requisiti di cui all'allegato IV (parte ATS); e) per i fornitori di servizi meteorologici, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato V (parte MET); f) per i fornitori di servizi di informazioni aeronautiche, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato VI (parte AIS); g) per i fornitori di servizi di dati, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all'allegato VII (parte DAT); h) per i fornitori di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato VIII (parte CNS); i) per i fornitori di servizi di gestione del flusso di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato IX (parte ATFM); j) per i fornitori di servizi di gestione dello spazio aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all'allegato X (parte ASM); k) per i fornitori di servizi di progettazione di procedure, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all'allegato XI (parte ASD), qualora tali requisiti siano adottati dalla Commissione; l) per i gestori della rete, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato XII (parte NM);
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Fornitori di servizi (Art. 6 Regolamento (UE) 2017/373) — Testo vigente | Portale Normativo