Art. 2
Definizioni
In vigore dal 1 mar 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I e le definizioni che seguono:
1.
le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 549/2004 e all' del regolamento (CE) n. 216/2008, ad eccezione della definizione di «certificato» di cui all', paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 549/2004;
2.
«fornitore di servizi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce funzioni o servizi di ATM/ANS di cui all', lettera q), del regolamento (CE) n. 216/2008, o altre funzioni della rete ATM, singolarmente o combinati per il traffico aereo generale;
3.
«gestore della rete»: l'organismo istituito a norma dell' del regolamento (CE) n. 551/2004 e incaricato dello svolgimento delle mansioni previste da detto articolo e dagli del regolamento (UE) n. 677/2011;
4.
«servizio paneuropeo»: un'attività progettata e stabilita per gli utenti della maggior parte o di tutti gli Stati membri e che può estendersi oltre lo spazio aereo del territorio di applicazione del trattato;
5.
«fornitore di servizi di dati (fornitore DAT)»: un'organizzazione che sia:
a)
un fornitore DAT di tipo 1 che elabora i dati aeronautici destinati all'impiego su aeromobili e fornisce una banca dati aeronautici conforme ai DQR, in condizioni controllate, per la quale non sono stati determinati requisiti di compatibilità con applicazioni/apparecchiature aeree;
b)
un fornitore DAT di tipo 2 che elabora i dati aeronautici e fornisce una banca dati aeronautici destinati all'impiego su applicazioni/apparecchiature certificate per aeromobili conformi ai DQR per i quali è stata determinata la compatibilità con dette applicazioni/apparecchiature.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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