Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 1 mar 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I e le definizioni che seguono: 1. le definizioni di cui all' del regolamento (CE) n. 549/2004 e all' del regolamento (CE) n. 216/2008, ad eccezione della definizione di «certificato» di cui all', paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 549/2004; 2. «fornitore di servizi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce funzioni o servizi di ATM/ANS di cui all', lettera q), del regolamento (CE) n. 216/2008, o altre funzioni della rete ATM, singolarmente o combinati per il traffico aereo generale; 3. «gestore della rete»: l'organismo istituito a norma dell' del regolamento (CE) n. 551/2004 e incaricato dello svolgimento delle mansioni previste da detto articolo e dagli del regolamento (UE) n. 677/2011; 4. «servizio paneuropeo»: un'attività progettata e stabilita per gli utenti della maggior parte o di tutti gli Stati membri e che può estendersi oltre lo spazio aereo del territorio di applicazione del trattato; 5. «fornitore di servizi di dati (fornitore DAT)»: un'organizzazione che sia: a) un fornitore DAT di tipo 1 che elabora i dati aeronautici destinati all'impiego su aeromobili e fornisce una banca dati aeronautici conforme ai DQR, in condizioni controllate, per la quale non sono stati determinati requisiti di compatibilità con applicazioni/apparecchiature aeree; b) un fornitore DAT di tipo 2 che elabora i dati aeronautici e fornisce una banca dati aeronautici destinati all'impiego su applicazioni/apparecchiature certificate per aeromobili conformi ai DQR per i quali è stata determinata la compatibilità con dette applicazioni/apparecchiature.
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