Art. 2

Deroga relativa alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi

In vigore dal 2 feb 2017
Deroga relativa alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi In deroga all', paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni di detto regolamento non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:185:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo