Art. 2
Deroga relativa alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi
In vigore dal 2 feb 2017
Deroga relativa alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi
In deroga all', paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, le disposizioni di detto regolamento non si applicano alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.
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