Art. 4

Deroga relativa alle procedure in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale

In vigore dal 2 feb 2017
Deroga relativa alle procedure in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni di prodotti di origine animale Il capo III del regolamento (CE) n. 854/2004 non si applica alle importazioni di prodotti di origine animale per cui non sono state stabilite prescrizioni in materia di sanità pubblica armonizzate applicabili alle importazioni. Le importazioni di tali prodotti sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione.
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