Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 30 nov 2016
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di:
a)
prodotti di riscaldamento dell'aria aventi una capacità di riscaldamento nominale non superiore a 1 MW;
b)
prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW;
c)
ventilconvettori.
2. Il presente regolamento non si applica ai prodotti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
a)
prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (4);
b)
prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (5);
c)
prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (6);
d)
prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (7);
e)
i chiller per la climatizzazione d'ambiente con temperature dell'acqua raffreddata in uscita inferiori a + 2 °C e i chiller di processo ad alta temperatura con temperature dell'acqua raffreddata in uscita inferiori a + 2 °C o superiori a + 12 °C;
f)
prodotti progettati per usare principalmente biomassa come combustibile;
g)
prodotti che usano combustibili solidi;
h)
prodotti che erogano calore o freddo in combinazione con energia elettrica («cogenerazione») per mezzo di un processo di combustione o di conversione del combustibile;
i)
prodotti inclusi nelle installazioni disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (8);
j)
chiller di processo ad alta temperatura che funzionano esclusivamente mediante condensazione evaporativa;
k)
prodotti su misura e non in serie, assemblati sul posto;
l)
chiller di processo ad alta temperatura in cui la refrigerazione è ottenuta mediante un processo di assorbimento che utilizza il calore come fonte di energia; e
m)
prodotti di riscaldamento dell'aria e/o di raffrescamento utilizzati principalmente nella produzione e nell'immagazzinamento di materiali deperibili a determinate temperature da parte di entità commerciali, istituzionali o industriali, nei quali la funzione di riscaldamento e/o di raffrescamento d'ambiente è secondaria e l'efficienza energetica della funzione di riscaldamento e/o di raffrescamento d'ambiente dipende dall'efficienza della funzione primaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:2281:oj#art-1