Art. 1 · Oggetto e campo di applicazione

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 30 nov 2016
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile ai fini dell'immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di: a) prodotti di riscaldamento dell'aria aventi una capacità di riscaldamento nominale non superiore a 1 MW; b) prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW; c) ventilconvettori. 2.   Il presente regolamento non si applica ai prodotti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: a) prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (4); b) prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (5); c) prodotti disciplinati dal regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (6); d) prodotti disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (7); e) i chiller per la climatizzazione d'ambiente con temperature dell'acqua raffreddata in uscita inferiori a + 2 °C e i chiller di processo ad alta temperatura con temperature dell'acqua raffreddata in uscita inferiori a + 2 °C o superiori a + 12 °C; f) prodotti progettati per usare principalmente biomassa come combustibile; g) prodotti che usano combustibili solidi; h) prodotti che erogano calore o freddo in combinazione con energia elettrica («cogenerazione») per mezzo di un processo di combustione o di conversione del combustibile; i) prodotti inclusi nelle installazioni disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (8); j) chiller di processo ad alta temperatura che funzionano esclusivamente mediante condensazione evaporativa; k) prodotti su misura e non in serie, assemblati sul posto; l) chiller di processo ad alta temperatura in cui la refrigerazione è ottenuta mediante un processo di assorbimento che utilizza il calore come fonte di energia; e m) prodotti di riscaldamento dell'aria e/o di raffrescamento utilizzati principalmente nella produzione e nell'immagazzinamento di materiali deperibili a determinate temperature da parte di entità commerciali, istituzionali o industriali, nei quali la funzione di riscaldamento e/o di raffrescamento d'ambiente è secondaria e l'efficienza energetica della funzione di riscaldamento e/o di raffrescamento d'ambiente dipende dall'efficienza della funzione primaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:2281:oj#art-1