Art. 3
Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario
In vigore dal 30 nov 2016
Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario
1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei ventilconvettori e dei chiller ad alta temperatura sono stabilite nell'allegato II.
2. Ogni specifica di progettazione ecocompatibile si applica secondo il calendario in appresso.
a)
Dal 1o gennaio 2018:
i)
i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II;
ii)
i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 2, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II;
iii)
i chiller di processo ad alta temperatura sono conformi alle specifiche di cui al punto 3, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II;
iv)
i ventilconvettori sono conformi alle specifiche di cui al punto 5 dell'allegato II.
b)
Dal 26 settembre 2018:
i)
i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 4, lettera a), dell'allegato II;
c)
Dal 1o gennaio 2021:
i)
i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato II;
ii)
i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato II;
iii)
i chiller di processo ad alta temperatura sono conformi alle specifiche di cui al punto 3, lettera b), dell'allegato II;
iv)
i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 4, lettera b), dell'allegato II.
3. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai requisiti stabiliti nell'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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