Art. 3

Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario

In vigore dal 30 nov 2016
Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario 1.   Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei ventilconvettori e dei chiller ad alta temperatura sono stabilite nell'allegato II. 2.   Ogni specifica di progettazione ecocompatibile si applica secondo il calendario in appresso. a) Dal 1o gennaio 2018: i) i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II; ii) i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 2, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II; iii) i chiller di processo ad alta temperatura sono conformi alle specifiche di cui al punto 3, lettera a), e al punto 5 dell'allegato II; iv) i ventilconvettori sono conformi alle specifiche di cui al punto 5 dell'allegato II. b) Dal 26 settembre 2018: i) i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 4, lettera a), dell'allegato II; c) Dal 1o gennaio 2021: i) i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato II; ii) i prodotti di raffrescamento sono conformi alle specifiche di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato II; iii) i chiller di processo ad alta temperatura sono conformi alle specifiche di cui al punto 3, lettera b), dell'allegato II; iv) i prodotti di riscaldamento dell'aria sono conformi alle specifiche di cui al punto 4, lettera b), dell'allegato II. 3.   La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai requisiti stabiliti nell'allegato III.
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