Art. 65

Problemi relativi alla riconciliazione

In vigore dal 11 nov 2016
Problemi relativi alla riconciliazione 1.   Il CSD analizza le asimmetrie e le discrepanze risultanti dal processo di riconciliazione e si adopera per risolverle prima dell'inizio del regolamento il giorno lavorativo successivo. 2.   Se il processo di riconciliazione rivela la creazione o la cancellazione indebite di titoli e il CSD non riesce a risolvere tale problema entro la fine del giorno lavorativo successivo, il CSD sospende l'emissione di titoli ai fini del regolamento finché non abbia posto rimedio alla creazione o alla cancellazione indebita di titoli. 3.   In caso di sospensione del regolamento, il CSD informa senza indebito ritardo i suoi partecipanti, l'autorità competente, le autorità rilevanti e tutte le altre entità coinvolte nella procedura di riconciliazione di cui agli . 4.   Il CSD adotta senza indebito ritardo tutte le misure necessarie per porre rimedio alla creazione o alla cancellazione indebita di titoli e ne informa l'autorità competente e le autorità rilevanti. 5.   Il CSD informa senza indebito ritardo i suoi partecipanti, l'autorità competente, le autorità rilevanti e le altre entità coinvolte nel processo di riconciliazione, di cui agli , dopo aver posto rimedio alla creazione o alla cancellazione indebita dei titoli. 6.   Se un'emissione di titoli è sospesa dal regolamento, le misure della disciplina di regolamento di cui all' del regolamento (UE) n. 909/2014 non si applicano in relazione a tale emissione di titoli per la durata della sospensione. 7.   Il CSD riprende il regolamento non appena abbia posto rimedio alla creazione o alla cancellazione indebita di titoli. 8.   Nel caso in cui il numero di casi di creazione o cancellazione indebita di titoli di cui al paragrafo 2 sia superiore a cinque al mese, il CSD propone entro un mese all'autorità competente e alle autorità rilevanti un piano di misure per ridurre il verificarsi di casi analoghi. Il CSD aggiorna il piano e presenta una relazione sull'attuazione dello stesso all'autorità competente e alle autorità rilevanti su base mensile, fino al momento in cui il numero dei casi di cui al paragrafo 2 è inferiore a cinque al mese.
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