Art. 36
Collegamenti tra CSD
In vigore dal 11 nov 2016
Collegamenti tra CSD
Qualora il CSD richiedente l'autorizzazione abbia creato o intenda creare collegamenti tra CSD, la domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni:
a)
descrizione dei collegamenti tra CSD accompagnata dalla valutazione da parte del CSD richiedente l'autorizzazione delle potenziali fonti di rischio derivanti da tali accordi di collegamento;
b)
volumi e valori previsti o effettivi per quanto riguarda i regolamenti eseguiti nell'ambito dei collegamenti tra CSD;
c)
procedure riguardanti l'identificazione, la valutazione, il controllo e la gestione di tutte le potenziali fonti di rischio, per il CSD richiedente l'autorizzazione e i suoi partecipanti, derivanti dall'accordo di collegamento e le misure appropriate messe in atto per porvi rimedio;
d)
valutazione dell'applicabilità della legislazione vigente in materia di insolvenza ad un collegamento tra CSD e relative implicazioni per il CSD richiedente l'autorizzazione;
e)
altre informazioni pertinenti richieste dall'autorità competente per valutare la conformità dei collegamenti tra CSD ai requisiti di cui all' del regolamento (UE) n. 909/2014 e al capo XII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2017:392:oj#art-36