Art. 48

Comitati per il controllo dei rischi

In vigore dal 11 nov 2016
Comitati per il controllo dei rischi 1.   Il CSD istituisce i seguenti comitati: a) un comitato dei rischi incaricato di prestare consulenza all'organo di amministrazione sulla propensione generale al rischio e sulla strategia generale in materia di rischio del CSD, sia presenti che future; b) un comitato di audit incaricato di prestare consulenza all'organo di amministrazione sullo svolgimento della funzione di audit interno del CSD, che supervisiona; c) un comitato per le remunerazioni incaricato di prestare consulenza all'organo di amministrazione sulla politica retributiva del CSD, che supervisiona. 2.   Ciascun comitato è presieduto da una persona con un'adeguata esperienza nel settore di competenza del comitato stesso, indipendente dai membri esecutivi dell'organo di amministrazione del CSD. I membri esecutivi del consiglio di amministrazione non costituiscono la maggioranza dei membri di nessun comitato. Per ciascun comitato il CSD stabilisce un mandato e procedure chiari e disponibili al pubblico e garantisce che ciascun comitato si avvalga, se necessario, di consulenti esterni qualificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:392:oj#art-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo