Art. 48
Comitati per il controllo dei rischi
In vigore dal 11 nov 2016
Comitati per il controllo dei rischi
1. Il CSD istituisce i seguenti comitati:
a)
un comitato dei rischi incaricato di prestare consulenza all'organo di amministrazione sulla propensione generale al rischio e sulla strategia generale in materia di rischio del CSD, sia presenti che future;
b)
un comitato di audit incaricato di prestare consulenza all'organo di amministrazione sullo svolgimento della funzione di audit interno del CSD, che supervisiona;
c)
un comitato per le remunerazioni incaricato di prestare consulenza all'organo di amministrazione sulla politica retributiva del CSD, che supervisiona.
2. Ciascun comitato è presieduto da una persona con un'adeguata esperienza nel settore di competenza del comitato stesso, indipendente dai membri esecutivi dell'organo di amministrazione del CSD.
I membri esecutivi del consiglio di amministrazione non costituiscono la maggioranza dei membri di nessun comitato.
Per ciascun comitato il CSD stabilisce un mandato e procedure chiari e disponibili al pubblico e garantisce che ciascun comitato si avvalga, se necessario, di consulenti esterni qualificati.
Storico versioni
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