Art. 26

Procedure di rimborso di credito infragiornaliero

In vigore dal 11 nov 2016
Procedure di rimborso di credito infragiornaliero 1.   Un CSD fornitore di servizi bancari dispone di procedure efficaci di rimborso di credito infragiornaliero che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.   Le procedure di rimborso del credito infragiornaliero prevedono tassi sanzionatori che fungono da deterrente efficace contro le esposizioni creditizie overnight, e, in particolare, soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) sono superiori al tasso di mercato garantito overnight sul mercato monetario interbancario e al tasso di rifinanziamento marginale di una banca centrale di emissione della valuta dell'esposizione creditizia; b) tengono conto dei costi di finanziamento della valuta dell'esposizione creditizia e dell'affidabilità creditizia del partecipante con esposizione creditizia overnight.
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Procedure di rimborso di credito infragiornaliero (Art. 26 Regolamento (UE) 2017/390) — Testo vigente | Portale Normativo